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EPATITE C

        


Estratti dalla
"Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"
Serie Generale n. 239 del 13 ottobre 1998
 

estratti dalle note: 32, 33, 52, 61, TUTTI

 

   

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITA'
Commissione Unica del Farmaco

PROVVEDIMENTO 7 agosto 1998

Revisione delle "note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art.1, lettera H, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art.7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, relativo alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art.8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel quale sono state previste anche le "note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate", modificate ed integrate con successivi provvedimenti;

Visto l'art.1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che "... la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco ... ";

Ritenuto di dover provvedere, alla luce delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla revisione delle note sopracitate;

Viste le deliberazioni assunte dalla Commissione unica del farmaco in data 28 aprile 24 giugno e 29 luglio 1998;

Dispone:

Art. 1.

l. I medicinali elencati nell'allegato 1 sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate nelle "note" riportate nello stesso allegato, unitamente ai testi illustrativi delle note medesime.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce tutti i precedenti provvedimenti di approvazione ed aggiornamento delle "note" relative ai medicinali dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Il presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
Bindi

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1996
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 57

 

Riviste e aggiornate le note CUF

La classificazione delle specialità medicinali e dei galenici autorizzati all'immissione in commercio, al fine della individuazione di quelli che possono essere erogati a totale o parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale è stata realizzata con la legge del 24 dicembre 1993, n. 537 e dai conseguenti provvedimenti di esecuzione da parte del Ministero della Sanità.

La CUF (Commissione Unica del Farmaco) venne investita del compito e della responsabilità di elaborare i testi di detti provvedimenti.

All'epoca i farmaci vennero suddivisi in classi (A-B-C-H). Per alcuni farmaci delle classi a totale o a parziale rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale (classe A-B-H), vennero adottate "note relative alla prescrizione e al controllo delle confezioni".

Originariamente le note risultarono 71 e per alcune di esse venne prevista anche l'adozione di un registro USL.

Dal primo impatto con una nuova metodologia della prescrizione farmaceutica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale derivarono articolati confronti che, oltre all'opinione pubblica,

coinvolsero anche i settori della medicina del territorio e, in modo prevalente, quello dei Medici di famiglia.

Questi, infatti, essendo le nuove norme esclusivamente riservate allo specifico settore operativo, si trovarono ad affrontare e gestire in prima persona malcontenti dell'utenza di fronte all'esclusione o alla limitazione della rimborsabilità di molti farmaci, talora con aspetti di conflittualità nel rapporto con il cittadino.

A distanza di cinque anni, le norme sono state sostanzialmente adottate e rispettate e le categorie mediche più esposte hanno saputo garantire una collaborazione, a dir poco adeguata, in aderenza ai nuovi indirizzi, mirati, in linea di principio, alla razionalizzazione dell'uso del farmaco nell'ambito di una politica di rigorosa gestione delle risorse, che coniugasse rigore scientifico con equità e giustizia sociale.

Nell'arco del tempo trascorso, la FIMMG (Federazione Italiana Medici Medicina Generale) ha individuato nelle note elementi di possibile miglioramento ed adeguamento ai compiti dei medico di famiglia.

Conseguentemente il Sindacato più rappresentativo dei medici di famiglia ha promosso una politica mirata alla ottimalizzazione delle note in adeguamento alle necessità clinico-professionali e per una migliore erogazione dell'assistenza nell'ambito delle prestazioni sanitarie farmacoterapiche.

Queste istanze sono state portate in modo organico in seno alla CUF dal rappresentante della FIMMG presente, nella CUF medesima, quale osservatore nominato dal Ministro. Ciò ha reso possibile la presentazione, in detta sede, di un documento per una proposta di revisione organica di tutte le note.

La CUF, nell'agosto 1997, ha affidato il dossier note all'esame e all'approfondimento di un apposito gruppo di studio che, a conclusione dei lavori, ha licenziato nel febbraio scorso un testo concordato; il testo, sottoposto all'esame della CUF nel corso di più sedute plenarie, è stato definitivamente approvato a fine aprile.

Il testo definitivo delle note è stato quindi trasmesso al Ministro della Sanità, che ha attivato l'iter per la pubblicazione del relativo provvedimento.

Si è concluso così un difficile e faticoso percorso che si ritiene abbia consentito un soddisfacente adeguamento delle note.

I criteri seguiti sono stati essenzialmente:

- contenuto culturale rigorosamente aderente alle conoscenze scientifiche più aggiornate in campo

clinico e farmacologico;

- massima chiarezza dei testi onde evitare possibilità di difformi interpretazioni o equivoci;

- aggiornamenti, emendamenti di taluni aspetti ed integrazioni di eventuali lacune;

- aderenza alle pratiche necessità dell'utilizzo clinico dei farmaci nell'ambito delle cure ambulatoriali e domiciliari nel territorio.

Per alcune note relative all'uso di farmaci di costo elevato in patologie severe, necessitanti di un processo diagnostico di particolare impegno e di un progetto terapeutico che richiede competenze specifiche di alta specializzazione, si è adottata, nella nuova stesura delle note, la norma generale che la prescrizione sia possibile anche nel territorio da parte del medico di famiglia sulla base di una "diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di Centri Universitari o Ospedalieri specializzati individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano".

In adeguamento a questo criterio sono state riviste anche le norme relative al registro USL laddove previsto.

L'attivazione di questo risulta ora di competenza del medico che ha già in cura il paziente o del medico che fa la diagnosi per una delle patologie previste, il quale "è tenuto in modo vincolante'' ad inviare la scheda di segnalazione per il registro USL al servizio farmaceutico competente e, in copia, al medico di medicina generale.

In tale contesto, le Regioni potranno al presente utilizzare i centri e le strutture specializzate già per gli scopi detti da esse riconosciuti, con il più ampio spazio per la migliore e corretta prescrizione e dispensazione di farmaci di costo elevato nel territorio.

Si richiamano, per ulteriore completezza ed esemplificazione, le modificazioni adottate per alcune note relative alle patologie più frequenti nell'esperienza quotidiana nel territorio.

Si, tratta delle note relative all'uso dei farmaci antiulcera, dei farmaci antinfiammatori non steroidei, degli antibiotici, dei farmaci per trattamenti antiaggreganti e antipercolesterolemici e per l'uso dell'interferone nella terapia delle epatiti croniche: solo per citarne alcune fra le più rilevanti.

Allo scopo di non ingenerare elementi di confusione nella pratica prescrittiva, la numerazione delle note è rimasta invariata nonostante il loro numero risulti significativamente ridotto.

Il numero delle note, da 71, è poi passato a 78 per le aggiunte verificatesi nel tempo.

Questo numero che appare inflazionato dalla scelta di aver voluto mantenere invariata la primitiva numerazione ormai memorizzata dai medici nell'uso pratico non risponde alla realtà. In effetti oggi le note risultano essere solo 56.

Ciò significa che sono state eliminate ben 21 note, pari a circa il 30% di quelle originariamente esistenti. Tra queste la nota 19 (relativa alla nimodipina) è stata eliminata in quanto gli studi di efficacia si limitano a 21 giorni, peraltro corrispondenti al periodo di degenza per emorragia subaracnoidea, ed il trattamento ospedaliero è garantito per via sia endovenosa che orale. La eliminazione delle note 23, 24 e 26 è stata realizzata perché dette note nulla aggiungevano a quanto ormai consolidato circa indicazioni ed impieghi degli antibiotici cui si riferiscono.

Dodici note riportano l'obbligo della prescrizione solo su diagnosi e piano terapeutico di centri universitari od ospedalieri autorizzati con l'attivazione di registro USL (note 12 - 30 - 32 - 33 - 39 - 40 - 51 - 52 - 56 -61 - 65 - 74).

Tre note comportano l'obbligo di diagnosi e piano terapeutico di centri universitari ed ospedalieri autorizzati senza l'attivazione del registro USL (note 36 - 71 - 72).

Sette note prevedono solo l'autonoma attivazione del registro USL da parte del medico curante (note 8 - 9 - 15 - 41 - 42 - 59 - 77).

Risulta evidente l'importanza delle modifiche concordate con conseguente riduzione delle difficoltà in passato lamentate sia nella comprensione che nella pratica adozione delle norme nel testo preesistente.

La CUF confida pertanto che, con ancor maggiore motivazione, i medici di famiglia potranno continuare a garantire la loro indispensabile collaborazione.

Le note si caratterizzano come strumenti di indirizzo volti a definire, quando opportuno, gli ambiti di rimborsabilità, senza interferire con la libertà di prescrizione. In alcuni casi esse tendono ad orientare le scelte terapeutiche a favore di molecole più efficaci e sperimentate rispetto a farmaci di seconda scelta per un profilo di efficacia e di sicurezza meno definiti. L'elaborazione e la finalità di "note" non sono una anomalia nazionale; al contrario, esse sono in linea con la prassi di autorità regolatorie europee (1) e di altre aree del mondo (2; referenze in 4), rivestendo il significato di un indispensabile sostegno ad una corretta attività professionale.

È stato altresì deliberato dalla CUF medesima che le note non hanno effetto retroattivo, e pertanto non incidono su impieghi terapeutici in atto dei farmaci cui si riferiscono, onde alcuna turbativa può derivare a medici e pazienti per trattamenti iniziati. Allo scopo di facilitare ulteriormente il compito dei medici di famiglia, è stato deciso che nella presentazione delle nuove note, ad ogni nota modificata, venga allegato, come in note di altri paesi europei (1), un breve commento di illustrazione dei riferimenti scientifici che hanno informato la stesura del testo, accompagnando detto commento con le voci bibliografiche di riferimento ritenute essenziali dalla CUF per assumere le decisioni di merito adottate.

  1. Les références médicales opposable (RMO) applicables en 1997, Prescrire 17, 508 - 523, 1997.
  2. Guidelines for the Pharmaceutical Industry on Preparation of submissions to the Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PABC) Australia Commonwealth department of human services and health, November 1995.
    (…"The (PABC) encourages the quality use of medicines through the inclusion of cautions and notes in the PBS schedule").
  3. Freemantle N., Bloor K.: Lessons from international experience in controlling pharmaceutical expenditure. I: influencing patients. Br. Med. J. 312, 1469-1471, 1996.
  4. Freemantle N., Bloor K.: Lessons from international experience in controlling pharmaceutical expenditure. II: influencing doctors. Br. Med. J. 312, 1525-1527, 1996.
  5. Freemantle N., Bloor K.: Lessons from international experience in controlling pharmaceutical expenditure. III: regulating industry. Br. Med. J. 313, 33-35, 1996.